Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 27
Pene pecuniarie fisse e proporzionali
In vigore dal 1 lug 1931
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-27