Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 26

Ammenda

In vigore dal 8 ago 2009
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 nè superiore a euro 10.000.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-26

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