Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 30
Interdizione da una professione o da un'arte
In vigore dal 1 lug 1931
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-30