Art. 30 · Interdizione da una professione o da un'arte
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 30

32 / 987

Interdizione da una professione o da un'arte

In vigore dal 1 lug 1931
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-30