Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 26
28 / 987Ammenda
In vigore dal 8 ago 2009
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 nè superiore a euro 10.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-26