Art. 28 · Interdizione dai pubblici uffici
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 28

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Interdizione dai pubblici uffici

In vigore dal 21 lug 1968
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-28