Codice PenaleLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 14

Computo e decorrenza dei termini

In vigore dal 1 lug 1931
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-14

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