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Art. 11
Rinnovamento del giudizio
In vigore dal 1 lug 1931
Nel caso indicato nell', il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli , il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-11