Codice PenaleLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 8

Delitto politico commesso all'estero

In vigore dal 13 mag 1998
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "E' concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".
  • Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "E' concessa amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-8

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