Codice PenaleLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 3

Obbligatorietà della legge penale

In vigore dal 1 lug 1931
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-3

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