Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 24
26 / 987Multa
In vigore dal 8 ago 2009
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, nè superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-24