Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 197

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

In vigore dal 15 dic 1981
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-197

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