Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 198
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
In vigore dal 1 lug 1931
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-198