Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 202

Applicabilità delle misure di sicurezza

In vigore dal 1 lug 1931
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-202

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