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Art. 202
223 / 987Applicabilità delle misure di sicurezza
In vigore dal 1 lug 1931
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-202