Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 199

Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

In vigore dal 1 lug 1931
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-199

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