Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 201

Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

In vigore dal 1 lug 1931
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell', numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-201

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