Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. I
Art. 201
222 / 987Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
In vigore dal 1 lug 1931
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell', numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-201