Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 195
Diritti dei terzi
In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-195