Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 192
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
In vigore dal 1 lug 1931
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-192