Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 189

Ipoteca legale; sequestro

In vigore dal 24 ott 1989
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento: 1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; 2° delle spese del procedimento; 3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena; 4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali; 6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario. L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile. Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato. Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro. Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-189

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