Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 185

Restituzioni e risarcimento del danno

In vigore dal 1 lug 1931
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
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