Art. 192 · Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 192

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Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato

In vigore dal 1 lug 1931
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'.
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