Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 207

Revoca delle misure di sicurezza personali

In vigore dal 24 ago 1975
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-207

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