Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 211

Esecuzione delle misure di sicurezza

In vigore dal 1 lug 1931
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-211

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