Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 216
Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
In vigore dal 1 lug 1931
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-216