Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 217

Durata minima

In vigore dal 1 lug 1931
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-217

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