Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 214

Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

In vigore dal 1 lug 1931
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione. Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-214

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