Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 215

Specie

In vigore dal 1 lug 1931
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia; 3° il ricovero in un manicomio giudiziario; 4° il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive: 1° la libertà vigilata; 2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie; 3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4° l'espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-215

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo