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Art. 922
Indennità in caso di risoluzione del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell', è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell', un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell', è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.
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