Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 922

Indennità in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell', è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell', un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell', è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-922

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo