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Art. 927
Luogo di rimpatrio.
In vigore dal 21 apr 1942
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.
Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.
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