Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo V

Art. 924

Obbligo del rimpatrio.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell', l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
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