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Art. 921
Indennità nei caso di perdita presunta dell'aeromobile.
In vigore dal 29 mag 2006
Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell', è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione.
L'indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell', e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la personale aeronautico.
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