Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 917

Cambiamento dell'esercente.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto. Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-917

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo