Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 912

Proroga del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di viaggio, il contratto s'intende prorogato fino a quando l'aeromobile non sia ritornato nel luogo di partenza. L'esercente tuttavia può sbarcare il personale in uno approdo intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il contratto s'intende prorogato fino al giorno d'arrivo al luogo di partenza.
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