Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 907

Indennità di volo.

In vigore dal 21 apr 1942
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
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