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Art. 904
Contenuto del contratto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:
1) il nome, la paternità e il domicilio del lavoratore;
2) la qualifica e le mansioni;
3) la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) la misura e le modalità della retribuzione;
6) l'indicazione del contratto collettivo, quando esista;
7) la data e il luogo di conclusione del contratto.
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