Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 905
Servizio a bordo.
In vigore dal 21 apr 1942
Il lavoratore non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato assunto.
Tuttavia a bordo il comandante dell'aeromobile, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati assunti, purchè non sia inadeguato alla loro categoria e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i componenti dell'equipaggio possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore retribuzione che sia connessa a tali mansioni.
Storico versioni
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