Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 911

Compenso per prestazioni in caso di perdita dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell', ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita.
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