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Art. 913
Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti.
In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volontà dell'esercente o del lavoratore, purchè ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
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