Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 918

Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione.
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