Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 923

Determinazione dell'indennità.

In vigore dal 3 apr 1977
Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

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