Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 920
Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
In vigore dal 1 giu 1982
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso.
Note all'articolo
- La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Le tue annotazioni
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