Art. 918 · Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto.
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Art. 918

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Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita a tempo, è dovuta fino al giorno della risoluzione.
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