Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 917
930 / 1356Cambiamento dell'esercente.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto.
Se l'aeromobile è in viaggio, la risoluzione può essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-917