Art. 927 · Luogo di rimpatrio.
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Art. 927

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Luogo di rimpatrio.

In vigore dal 21 apr 1942
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.
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