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Art. 375
Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli n. 5, 369 terzo comma.
La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell', è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell', può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.
Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali.
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