Art. 347
Cambiamento dell'armatore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Cambiamento dell'armatore.
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In caso di avvicendamento dell'armatore di una nave, il nuovo soggetto subentra in tutti i diritti e i doveri che facevano capo al precedente rispetto ai contratti di arruolamento. Il personale di bordo mantiene il proprio rapporto di lavoro senza interruzioni. Tuttavia, i membri dell'equipaggio hanno la facoltà di richiedere lo scioglimento del contratto. Tale richiesta può essere avanzata non appena la nave giunge in un porto nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 343, n. 2.
La norma mira a tutelare la continuità dei rapporti di lavoro marittimo in caso di passaggio di gestione della nave, garantendo al contempo ai lavoratori la facoltà di sciogliere il contratto.
Si applica al precedente e al nuovo armatore della nave, nonché ai componenti dell'equipaggio titolari di un contratto di arruolamento.
Una società cede la gestione di una nave mercantile a un nuovo armatore mentre l'imbarcazione è in viaggio. Il nuovo armatore assume tutti i vincoli contrattuali con i marinai già a bordo. Uno dei membri dell'equipaggio, non volendo lavorare con la nuova gestione, richiede la risoluzione del proprio contratto appena la nave attracca in un porto italiano.
Il nuovo armatore assume tutti gli obblighi e i diritti dei contratti di arruolamento precedenti; i membri dell'equipaggio possono richiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.