Art. 347 · Cambiamento dell'armatore.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 347

351 / 1356

Cambiamento dell'armatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo il caso previsto nell', n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.
Storico versioni

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