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Art. 347
351 / 1356Cambiamento dell'armatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo il caso previsto nell', n. 2, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale.
Storico versioni
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