Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 344

Presunzione di perdita della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.
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